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Tariffe SIAE


Ogni anno solare la società aggiorna le varie quotazioni in un opuscolo che sembra dotato della qualità della segretezza, poiché chiunque si sia recato in un ufficio siae non ha mai avuto il piacere di prendere visione dei dati, anzi spesso è gelosamente custodito sotto il tavolo e si apprende dalla viva voce del mandatario il costo della relativa tariffa, senza possibilità di controllo, quanto afferma il funzionario siae è “senza verifica”.

La legge 241/90 impone la trasparenza degli atti amministrativi emessi dalla pubblica amministrazione, la siae visto che è definita ente pubblico economico dovrebbe essere assoggettato a tutte le norme di diritto pubblico, (come le società che forniscono acqua, gas, ecc..)

Dato che siamo in Italia e la normativa legislativa e spesso ricca di fantasia si potrà leggere quanto disposto dalla legge 2/2008

- comma1.legge n2/2008: La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base associativa.

- comma 2: L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto privato.

Comunque chiunque sia parte di un atto amministrativo può richiedere di prendere visione ed estrarre copia ( pagandone i costi ) di ciò che desidera, anzi sarebbe consigliabile che la siae ponga all’ingresso di ogni filiale un prontuario costi a disposizione del pubblico.

Questa segretezza sponsorizza la possibilità da parte di certi mandatari siae di applicare tariffe diverse da quelle dovute, stante l’impossibilità di verifica da parte dell’organizzatore, non è raro verificare che lo stesso evento ha costi diversi in varie zone dell’Italia, quando le tariffe hanno invece applicazione nazionale, quello che è diverso è la serietà dei mandatari siae.

I soci dell’Associazione Italiana Assistenza Giuridica Operatori dello Spettacolo

www.aiagos.it possono verificare in qualsiasi momento la veridicità delle tariffe loro applicate, ma questo non deve essere un servizio fornito da un’associazione bensì un diritto dell’organizzatore e comunque di ogni soggetto che stipula un atto con la siae.

A titolo informativo riportiamo alcune tariffe minime più comuni in vigore dal 2008

Diritti di segreteria euro 4,00

Spettacolo solo parlato e tutelato ( DOR) euro 62,67 ( artisti dilettanti)

Musica di scena per spettacoli parlati 1/3 del DOR euro 20,89

Concertino senza ballo fino a 100 pers. Euro 100,40 in locali lusso euro 148,50

Concertino con ballo fino a 100 per. Euro 166,40 in locali lusso euro 232,50

Questi costi sono esclusa iva che è del 20%

Non si desidera approfondire in questa sede la legittimità della differenza tra concertino con ballo o meno e tra locali di lusso e non, certo fa sorridere dire al nonno durante un matrimonio : < nonno siediti non puoi ballare il valzer con nonna perché ho pagato solo per ascoltare la musica……> oppure con un paragone vedere il fruttivendolo che ti chiede il 740 poiché se il reddito supera i 30.000 euro le banane costano di più…..no comment.

Si ricorda che recentemente la tassa sul lusso posta in Sardegna dal governatore Soru è stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato, e che una norma del codice civile impone gli enti che operano in regime di monopolio, la parità di trattamento nei confronti degli utilizzatori/consumatori.

Il TAR del Lazio ( organo competente in materia di enti nazionali) ha già più volte annullato norme e capitoli interi dello statuto siae, il problema è che per contrastare questi possibili abusi occorre attivare ricorsi giudiziali e non sempre si ha la forza e la determinazione di adire il giudice competente, la casistica è però confortante in quanto ricorsi in tal senso hanno visto siae ed enpals soccombere nella maggior parte dei casi.

Per quanto concerne i normali biglietti di ingresso questi sono gravati di un diritto d’autore pari al 10% .

Anche l’accisa iva sui biglietti d’ingresso è pari al 10% e non viene più pagata all’ufficio siae bensì direttamente all’erario a mezzo di F24.

Qualora vengano poste richieste di dubbia legittimità si consiglia di far firmare per iscritto dagli accertatori quanto desiderato, in modo che possano assumersi responsabilità penali, civili ed amministrative di quanto affermano.


Tratto dal manuale
Diritti e doveri degli artisti e operatori spettacolo


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