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Certificato di agibilità



Per molti operatori del settore questo documento rimane ancora avvolto dal più profondo mistero e incomprensione.

Per studiarlo a fondo occorre iniziare dalla sua genesi.

Quando nel 1947 il legislatore stese il testo della legge D.lgs.n.708 la situazione per gli artisti era poco rassicurante, in quanto i datori di lavoro erano costituiti dai capocomici delle compagnie teatrali e dai gestori di teatri o pubblici esercizi, che spesso per difficoltà economiche si dissolvevano nel nulla, lasciando gli artisti senza paga.

Si pensò allora di introdurre una tutela rafforzata per il lavoratore, elemento troppo debole del rapporto.

Il datore di lavoro doveva comunicare all’ente enpals, (che venne istituito con la stessa legge modificando la cassa nazionale per i lavoratori dello spettacolo istituita da Mussolini), il nome e cognome del lavoratore i giorni lavorativi e la paga corrisposta.


A fronte di questa comunicazione l’enpals verificava la serietà del datore di lavoro, controllando che non avesse pendenze con altri lavoratori, e che fosse affidabile; vagliati questi aspetti rilasciava al datore di lavoro un certificato in cui lo rendeva AGIBILE ad assumere il lavoratore: da qui il termine certificato di agibilità.

L’ente quindi verificava la serietà professionale del datore del lavoro per tutelare l’artista, fornendo così una garanzia rafforzata e ponendolo al riparo da eventuali insolvenze del datore di lavoro.


Se questo aspetto poteva essere condivisibile nel 1947, anche se discutibile, oggi appare privo di ogni significato in particolare sotto il profilo del rapporto di lavoro, giungendo fino all’assurdo che se un impresa ha un contenzioso con l’enpals per i versamenti riguardati Tizio e successivamente la stessa impresa richieda il certificato di agibilità per Caio, potrà vedersi negata la possibilità di assunzione del lavoratore, in pratica Caio non potrà lavorare finché non verrà risolto il contenzioso con l’ente per il rapporto di lavoro Tizio.

Purtroppo questa situazione è già accaduta, poiché nella mentalità dei funzionari enpals c’è la convinzione che l’ente può decretare la non assunzione di un lavoratore, negando la concessione del certificato, se l’impresa risulta morosa o in controversia per un’altra situazione lavorativa.

In fondo al paragrafo si allega un documento emesso dalla sede Enpals di Bologna a supporto della tesi enunciata.


Occorre precisare che se l’impresa è morosa con l’ente per il lavoratore Tizio questa seguirà la via giudiziale e sarà competenza del giudice del lavoro stabilire la controversia e valutare le varie responsabilità, ma ciò non può in alcun modo influire sul rapporto di lavoro tra la stessa impresa ed il lavoratore Caio.


Purtroppo bisogna constatare che l’ente, in forza di questa legge, si è sempre arrogato poteri giudiziali che esulano dalla natura di raccolta previdenziale per cui è stato costituito, con vari profili di incostituzionalità che saranno affrontati più avanti.


Negli anni 70 e 80 la maggioranza degli artisti e degli operatori del settore non aveva mai sentito parlare del certificato di agibilità.

Mi riferisco a coloro che effettuavano le loro prestazioni con rapporto di lavoro autonomo e non a quelli con contratti di lavoro subordinato che rappresentavano e rappresentano ancora oggi una minoranza, per loro l’ ENPALS era ed è una realtà non certo molto soddisfacente.

In quegli anni gli introiti dell’ente derivanti da lavoro subordinato erano più che sufficienti per mantenere la struttura, ed i lavoratori autonomi erano lasciati in balia del mercato anche perché era dispendioso controllare gli eventuali datori di lavoro.


Si desidera ricordare, per l’ennesima volta, che nel settore dello spettacolo anche per i lavoratori autonomi l’onere previdenziale ricade sul datore di lavoro.


Con i primi anni 90 le spese si erano fatte più pressanti e bisognava aumentare gli introiti e l’unico serbatoio disponibile era quello dei lavoratori autonomi e della miriade di lavoratori dilettanti o pseudo tali.

A questo punto l’ente invece di sensibilizzare i datori di lavoro (gestori, organizzatori, enti pubblici e privati) sul fatto che su di loro gravava l’onere dei contributi previdenziali, ha assunto una posizione molto discutibile: con un sottile messaggio subliminale, senza mai esporsi veramente, ha fatto capire agli artisti che se non si “trovavano” un datore di lavoro che richiedesse il certificato di agibilità (previsto dalla legge) non avrebbero potuto continuare a lavorare.

Capirete lo sconforto di molti artisti che fino a quel momento erano all’oscuro di queste problematiche.

Di certo, è sacrosanto il concetto che ai lavoratori debbano essere pagati i contributi previdenziali, ma è aberrante il comportamento dell’ente che ha creato una situazione così poco trasparente e nebulosa da far credere che il certificato di agibilità fosse una peculiarità a carico del lavoratore.

Ancora oggi su molti siti di varia natura destinati agli artisti si legge “ con noi potrai avere il certificato di agibilità”.

Siamo all’assurdo: il lavoratore si deve adoperare per trovarsi un datore di lavoro fittizio perché quello reale è convinto che il certificato di agibilità non sia di sua competenza, in tantissimi anni nessuno è mai andato a chiederglielo, quindi ha usucapito questa situazione.

Da qui la nascita di associazioni e cooperative, soggetti cuscinetto che si sono interposti tra il lavoratore ed il vero datore di lavoro, il tutto con costi a carico del lavoratore.

L’ente ha sponsorizzato il crearsi di questa situazione: quando un gestore/organizzatore scrittura un artista ed esige da questi il certificato di agibilità in sostanza gli chiede : < hai trovato un altro datore di lavoro che ti assume al posto mio e che richiede il certificato di agibilità e quindi ti paga i contributi perché io non ho nessuna intenzione di pagarteli? >.

Il lavoratore deve soggiacere a questo ricatto, ed è poco rassicurante che l’enpals tenda ad alimentare questa confusione.



La conservazione del certificato di agibilità

L’archiviazione del certificato di agibilità da parte di soggetti che non siano il datore di lavoro o il lavoratore presenta aspetti poco chiari.

Quando la conservazione è fatta dal committente/datore di lavoro non ci sono particolari problemi, anche se costui deve farsi rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’artista, così come previsto dalla legge sulla privacy.

Ma in forza di una norma dell’arcaico D.lgs. 708 del 1947 e precisamente l’art. 6,[1] i teatri e altri soggetti riportati nel decreto, richiedono al lavoratore copia del certificato di agibilità per conservarla presso i propri uffici e sottrarsi così alla possibilità di essere individuati come datori di lavoro e quindi obbligati al pagamento dei contributi previdenziali.

In realtà le cose non stanno propriamente così, in quanto leggendo la norma (come ricorda sempre il Prof. Ugo Ruffolo docente di Diritto Civile facoltà di Giurisprudenza – Bologna) non c’è nessun obbligo da parte dei teatri di conservare il certificato di agibilità ma solo di verificare se questo è stato richiesto. Il teatro non deve sostituirsi all’ente nella funzione di controllo, ma deve solo verificare che i lavoratori che prestino la propria opera nel teatro siano regolarmente assunti, sarà poi l’ente ad attivare tutti i controlli del caso, e qualora riscontrasse che la normativa non sia stata rispettata potrà sanzionare il teatro (si sottolinea che la sanzione è davvero minima, 25,00 euro a lavoratore) ma ciò dovrà essere effettato in tempo reale, cioè nel momento stesso in cui avviene la prestazione artistica e non a posteriori, in quanto la norma non prevede alcun obbligo di conservazione del documento, e non potrebbe essere altrimenti in quanto sul certificato di agibilità compaiono i dati del lavoratore e quelli del datore di lavoro, non certo quelli del teatro che quindi non avrebbe nessuna titolarità all’archiviazione del documento.

Pertanto una volta che la direzione del teatro ha visto e si sottolinea HA VISTO il certificato di agibilità per lo spettacolo che si svolge nei propri spazi ha assolto alla previsione legislativa.

Sarà poi compiuto dell’enpals attivare tutti i controlli necessari sui datori di lavoro a tutela dei lavoratori.

Inoltre i teatri e attività elencate che detengono i certificati di agibilità di terzi, debbono farsi rilasciare da costoro l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dalla legge sulla privacy.

Siamo pronti a scommettere che nessun teatro sia in regola sotto questo profilo e quindi è passibile di sanzione da parte dell’autority competente.



Altro aspetto che si vuole sottolineare è la poco chiara enunciazione della norma:

< ……. i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 25 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’articolo 10 >.



Con questa formulazione si afferma il concetto che il certificato di agibilità sia un onere a carico del lavoratore, perché la locuzione “..che non siano in possesso..” è ovviamente riferita e d ha come soggetto i lavoratori, ma i lavoratori non potranno Mai essere in possesso del certificato di agibilità in quanto non sono loro a richiederlo ne a detenerlo, quindi la norma prevede che un soggetto (teatro) chieda ad un altro (lavoratore) un documento di cui non ne ha la disponibilità.

Pertanto questo contrasto (termine tecnico antinomia) tra due articoli della stessa legge è più che sufficiente per attivare una azione di abrogazione del testo medesimo.



Tesi di incostituzionalità del certificato di agibilità:

per quanto esposto il certificato di agibilità è incostituzionale in diritto per violazione del 1 comma art. 4 della costituzione “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” il diritto al lavoro non può essere sub judice per fatti che riguardano terzi e l’enpals non ha poteri discriminatori ne giudiziali in tal senso.

Per evidente violazione del comma 2 art. 3 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Altri potrebbero essere i motivi di incostituzionalità ma ci limitiamo a quelli riportati.

La ratio del certificato di agibilità è superata da ben 40 anni e in netto contrasto con la Costituzione promulgata il 1 gennaio 1948 e quindi successivamente al D.lgs 708/1947


Tratto dal manuale
Diritti e doveri degli artisti e operatori spettacolo





[1] Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 25 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’articolo 10.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di Euro 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.


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