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Accertamenti ENPALS


I funzionari dell’enpals possono effettuare accertamenti sia per verificare se è stato richiesto il certificato di agibilità da parte del datore di lavoro, sia per richiedere di visionare i documenti fiscali delle imprese per controllare se queste hanno avuto rapporti commerciali con lavoratori dello spettacolo al fine di accertare eventuali evasioni contributive.

Da qualche anno l’enpals si avvale della collaborazione della siae per il controllo sul territorio e per il disbrigo delle pratiche.

Per quanto riguarda il controllo occorre specificare che il mandatario siae non ha poteri di emissione della sanzione, che resta nella disponibilità dell’enpals, ma può verificare se in occasione di uno spettacolo il datore di lavoro abbia richiesto il certificato di agibilità.

Con questo accordo l’enpals riesce ad essere più presente sul territorio sotto il profilo dei controlli, vero tallone d’Achille per l’enpals che ha sempre eseguito scarse ispezioni.

Il mandatario siae ha poteri limitati alla sola verifica, qualora non risulti il certificato di agibilità dovrà comunicare il fatto all’enpals che porrà in essere l’accertamento teso a verificare l’evasione di eventuali contributi.

Qualsiasi richiesta al di fuori di un semplice riscontro, da parte del mandatario siae, è illegittima; illecita anche la prassi diffusa di richiesta di invio via fax del certificato di agibilità presso la filiale siae, se il mandatario desidera verificare l’esistenza del certificato si deve recare sul posto dove si svolge lo spettacolo e controllare quanto accade per poi riferirlo all’enpals.

Qualora il certificato di agibilità non sia stato richiesto il mandatario non potrà effettuare nessuna azione, tanto meno quella di impedire l’esecuzione dello spettacolo, a volte è accaduta questa assurda situazione, i mandatari siae sono privi di qualsiasi potere di interruzione dello spettacolo , sia sotto il profilo previdenziale che sotto il profilo dei diritti d’autore, quando il permesso non è stato richiesto.

Se il certificato di agibilità e/o il permesso siae non sono stati richiesti lo spettacolo si svolgerà ugualmente, saranno successivamente emesse le sanzioni amministrative del caso, ma non si potrà MAI vietare o interrompere lo spettacolo.

L’unico organo che può interrompere lo spettacolo è la forza pubblica per motivi di sicurezza e la polizia giudiziaria qualora venga leso l’unico limite costituzionale alla manifestazione del pensiero ( art.21 Cost.): il buon costume, nel concetto penale del comune senso del pudore.

Durante l’accertamento il funzionario potrà raccogliere delle testimonianze dai lavoratori o dai datori di lavoro, che non hanno obbligo di risposta, si consiglia a questi di non sottoscrivere mai quanto i funzionari enpals o siae a volte tendono a far firmare, poiché in quella situazione si possono affermare fatti non reali sotto la pressione del momento.


Casistica

Cosa fare durante un accertamento: riportiamo alcuni casi classici che spesso si sono verificati e come comportarsi

1) gestore che ingaggi per una sera un piano bar, artista di cabaret, prestigiatore o comunque uno spettacolo:

il gestore se riceve dall’artista una fattura o prestazione della persona fisica sarà considerato datore di lavoro e pertanto dovrà richiedere il certificato di agibilità.

Se invece l’artista gli rilascia una fattura di una coop o associazione a cui è iscritto o altra impresa o prestazione occasionale di soggetto art.39 queter l. 222/2007, il gestore è esonerato dal certificato di agibilità perché non ha un rapporto con un lavoratore, bensì con un’impresa che gli fornisce un servizio o è esonerato per legge.

Sarà poi la coop o associazione o impresa che dovrà essere munita del certificato di agibilità.

Quindi alla domanda dell’accertatore di visionare il certificato di agibilità il gestore deve rispondere in questo modo:

< Dato che ricevo una fattura da un’ impresa e non da un lavoratore o una prestazione occasionale 39 quater, sono esonerato ,ope legis, ( in forza di legge) dalla richiesta del certificato di agibilità, lo vada a chiedere a chi paga il lavoratore, io sto pagando un’ impresa o un dilettante. >


Spesso capita che un accertatore, specialmente della siae, si rechi dal lavoratore e gli formuli la fatidica domanda: < hai il certificato di agibilità?>, un artista sveglio e che conosce la materia dovrebbe rispondergli:

< con questa domanda lei dimostra di non aver capito nulla su cosa sia il certificato di agibilità, in quanto sta ponendo la domanda alla persona sbagliata, se lei avesse compreso il concetto avrebbe dovuto formularmi la domanda in maniera corretta e cioè : mi dici chi è il tuo datore di lavoro così verifico se ha richiesto il certificato di agibilità che come logica conseguenza ha il pagamento dei tuoi contributi? > . purtroppo sono pochissimi gli accertatori che hanno assimilato appieno il significato del certificato di agibilità.

2) organizzatore che ingaggi un’ artista per uno spettacolo pagando solo il rimborso spese:

è fondamentale che non venga rilasciato alcun documento fiscale con la dicitura “rimborso spese forfetario” poiché l’accertatore potrà imputare un pagamento di compenso e quindi assoggettato a contributo previdenziale, solo il rimborso spese a piè di lista esonera dal contributo previdenziale.

3) organizzatore che ingaggi artista a titolo gratuito:

La libertà di espressione è garantita dalla nostra Costituzione, pertanto nessuna circolare enpals potrà MAI limitare un diritto costituzionale.

L’enpals, in maniera illegale, ha creato attraverso una circolare, la richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito, nel senso che l’organizzatore che ingaggi un artista a titolo gratuito dovrà comunicarlo all’ente che in seguito rilascerà il certificato di agibilità a titolo gratuito, se esistono i presupposti (così recita la circolare)

Si tratta di un autentico abuso di potere da parte dell’enpals, in quanto mancando l’elemento fondante del lavoro e cioè il compenso, si esclude in maniera totale qualsiasi rivalsa da parte dell’ente, che in varie forme tenta di imporre assurde condizioni.

Ogni individuo è libero di effettuare tutte le prestazioni gratuite che crede, è evidente che ad un eventuale controllo fiscale dovrà dimostrare la sua fonte di sostentamento, ma ogni limitazione da parte dell’enpals è illegittima, come la favola metropolitana posta in essere dall’ente che afferma: anche in presenza di una prestazione a titolo gratuito grava sull’organizzatore l’onere previdenziale.

L’artista dovrà rilasciare un’autocertificazione a norma del DPR 445/2000 in cui dichiara di avere eseguito la prestazione a titolo gratuito senza alcun compenso neanche sotto forma di rimborso spese forfetario.

Si ricorda che nell’eventualità lo spettacolo sia tutelato ( musica o prosa) i diritti d’autore vanno sempre pagati.

IMPORTANTE: ogni organizzatore dovrà conservare al termine di ogni spettacolo due documenti che dovranno vivere sempre in simbiosi ed essere mostrati agli accertatori SIAE o ENPALS

a) documento fiscale: fattura o prestazione artistica o occasionale che individua il soggetto da cui si riceve la prestazione (artista) o il servizio (impresa), la diversità del soggetto che l’ha emesso individua o meno nel gestore la figura del datore di lavoro.

Un documento di prestazione a titolo gratuito, che solleva completamente il gestore da qualsiasi rivalsa previdenziale.

b) Documento diritti d’autore: programma musicale o mod 211 (per i testi)

oppure liberatoria per avere eseguito opere non tutelate dalla SIAE

Ogni organizzatore per essere al riparo da spiacevoli inconvenienti dovrà conservare per ogni spettacolo il documento fiscale ( che individua la tipologia del rapporto di lavoro) e il documento relativo ai diritti d’autore.

La mancanza di uno di questi due documenti potrà creare problemi sia sotto il profilo fiscale e di conseguenza previdenziale e per i diritti d’autore.


Considerazione particolare

L’attuale normativa prevede che un lavoratore per contabilizzare un anno di contribuzione debba ricevere o effettuare 120 versamenti , lascio al lettore ogni considerazione in merito, soprattutto al fatto che l’enpals contesta e si oppone al contenuto del 39 quater, che in un certo senso evita che vengano pagate delle vere e proprie cifre a fondo perduto, poiché gli eventuali contributi per artisti occasionali non sarebbero mai riscattabili.

Sosteniamo che anche per un professionista sia difficile raggiungere le 120 prestazioni annue, le normativa andrebbe assolutamente rivista e aggiornata all’attuali esigenze del mercato.

Tratto dal manuale

Diritti e doveri degli artisti e operatori spettacolo


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